PROGETTO ECONOMICO NAZIONALE

Accordo valido solo per imprese produttive già costituite.


CONVENZIONE

Tra le seguenti parti:

la società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iscritta al numero . . . . . . . . . . . . . . . . del Registro delle Società di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . capitale sociale di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rappresentata da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in qualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che si dichiara in possesso dei necessari poteri per sottoscrivere il presente atto, di seguito denominata anche semplicemente "proponente", da una parte;

la società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iscritta al numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . del Registro delle Società di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . capitale sociale di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rappresentata da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in qualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che si dichiara in possesso dei necessari poteri per sottoscrivere il presente atto, di seguito

denominata anche semplicemente "aderente", dall’altra parte;

(e/o, se la convenzione viene stipulata anche o solo con una persona fisica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di professione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in seguito in questo atto denominato anche semplicemente "aderente";

premesso che:

  1. la proponente coordina l'attività delle proprie collegate con le quali promuove e sostiene un progetto di sviluppo economico nazionale, che prevede la costituzione di nuove imprese, attraverso le quali realizzare un programma di nuovi investimenti produttivi, finalizzato all'aumento della produzione e dell’occupazione;
  2. l’aderente ha dichiarato interesse a realizzare una nuova unità produttiva in collaborazione con la proponente e le sue collegate.

Ciò premesso, tra le parti si concorda la seguente convenzione, per regolare i rapporti tra le stesse parti, o chi per esse rispettivamente nominate prima di ogni atto relativo alle operazioni ritenute necessarie per la realizzazione dell'oggetto del presente accordo.

Art. 1. Accordo delle parti

L'accordo delle parti si considera raggiunto con la sottoscrizione della presente scrittura nonché del progetto economico nazionale e del suo regolamento. ai quali le parti dichiarano di aderire, attenendosi pertanto alle condizioni previste nei predetti documenti. Ogni modifica rispetto alle condizioni ivi previste non può aversi che per iscritto e di comune accordo tra le parti stesse.

Art. 2. Causa

Causa della presente convenzione è la necessità riconosciuta dalle parti di partecipare insieme alla realizzazione di un progetto economico nazionale.

Art. 3. Oggetto

Oggetto della convenzione è la promozione di una nuova impresa attraverso la quale compiere nuovi investimenti produttivi e creare nuovi posti di lavoro.

Art. 4. Scopo dell'accordo

Le parti si propongono di far realizzare ad una costituenda società, partecipata dall’aderente o chi per essa, una nuova unità produttiva senza alcun esborso di capitali. Tale risultato viene ottenuto coprendo le uscite previste dal programma di investimenti:- con contributi a fondo perduto in conto capitale riconosciuti da enti pubblici;- con versamenti in conto capitale da parte dei soci della costituenda società, quali saranno indicati dalla parte proponente;- con la cessione dei crediti vantati dalla costituenda società nei confronti dell'erario ad una società indicata dalla stessa proponente.

Art. 5. Processo di realizzazione

La realizzazione della nuova unità produttiva si prevede tra le parti attraverso le seguenti fasi:- costituzione di una società a responsabilità limitata per compiere nuovi investimenti;- indicazione della tipologia dei beni che costituiranno l'investimento;- progettazione della nuova unità produttiva;- appalto per l'esecuzione delle opere;- domande di finanziamenti pubblici;- ottenimento dei decreti di concessione di finanziamenti pubblici;- erogazioni dei contributi pubblici;- versamenti a fondo perduto dei soci della nuova società;- acquisto del terreno sul quale edificare la nuova unità produttiva;- scelta dei subappaltanti;- esecuzione e collaudo delle opere;- cessione dei crediti verso l'erario della costituenda società.

Art. 6. Costituzione della società

La proponente curerà la costituzione di una società a responsabilità limitata alla quale parteciperà l’aderente o chi per essa.

Art. 7. Redazione statuto

La proponente redigerà lo statuto della costituenda società, di seguito denominata anche "nuova società", adottando le clausole più idonee per ottenere una rapida omologazione e la conseguente iscrizione al registro delle imprese.

Art. 8. Atto costitutivo

La proponente sceglierà il notaio al quale affidare la redazione dell'atto costitutivo della costituenda società, comunicando all’aderente la data ed il luogo della costituzione con un preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 9. Denominazione sociale

L’aderente dovrà comunicare alla proponente la denominazione della costituenda società almeno due giorni prima della data fissata per la costituzione.

Art. 10. Sede sociale

La costituenda società avrà sede a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La sede potrà essere trasferita dall'assemblea, su richiesta della proponente.

Art. 11. Oggetto sociale

La costituenda società avrà per oggetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 12. Capitale sociale

Il capitale sociale della costituenda società sarà di diecimila euro e verrà successivamente aumentato come meglio precisato al successivo art. 31.

Art. 13. Sottoscrizione capitale

Il capitale sociale sarà sottoscritto da:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e/o altri soggetti nominati dall’aderente, per una quota del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .% in seguito denominata anche solo "partecipante", per una quota del . . . . . . .%.

Art. 14. Versamento capitale

Ciascun socio fondatore verserà i tre decimi in proporzione al capitale sottoscritto e dovrà esibire il relativo attestato di versamento all'atto della costituzione.

Art. 15. Richiamo decimi

I restanti decimi saranno versati in proporzione al capitale sottoscritto, presso l'istituto di credito indicato dalla proponente, entro i dieci giorni successivi alla data di comunicazione dell'iscrizione al registro delle imprese, che verrà tempestivamente comunicata dalla proponente all’aderente.

Art. 16. Possesso delle quote

Indipendentemente dai nominativi dei soci fondatori e dal capitale da essi versato, entro tre mesi dalla data di inizio dell'attività la costituenda società sarà posseduta per un decimo da una società indicata dalla proponente e per nove decimi dall’aderente, o chi per essa, ed a tale scopo saranno compiute tutte le formalità necessarie a realizzare la suddetta proporzione senza alcun esborso dell’aderente o chi per essa entrerà in possesso di tale quota.

Art. 17. Rappresentante legale

Il rappresentante legale della costituenda società sarà indicato dall’aderente, insieme alla denominazione sociale. Tale rappresentante legale dovrà attenersi alle direttive impartite dalla proponente, attuando le condizioni previste nella presente convenzione, che sottoscriverà in segno di presa visione contestualmente alla sua nomina.

Art. 18. Spese di costituzione

Le spese di costituzione saranno a carico della nuova società che provvederà a saldarle non appena ritirati i decimi versati per la costituzione, rimborsando eventuali anticipi versati dalla proponente o chi per essa.

Art. 19. Istituto di credito

Fino a quando non saranno interamente saldate le fatture relative all'esecuzione delle opere previste dal programma di investimenti, la nuova società opererà esclusivamente con gli istituti di credito indicati dalla proponente ed il suo rappresentante legale si renderà disponibile a compiere tutte le formalità per l'apertura dei conti bancari, sottoscrivendo altresì delega a favore di una o più persone indicate dalla stessa proponente.

Art. 20. Programma di investimenti

La nuova società dovrà realizzare un programma di investimenti costituito da una nuova unità produttiva per un costo complessivo di circa . . . . . . . . . . . . . . . . . comprensivo del prezzo di acquisto del prezzo del terreno e dei costi per la progettazione, la presentazione delle domande di finanziamenti pubblici, l'edificazione dei fabbricati, l'acquisto e l'installazione degli impianti e dei macchinari e di ogni altro costo contenuto nel capitolato d'appalto per l'esecuzione delle opere previste nel progetto.

Art. 21. Numero di addetti

Lo svolgimento dell'attività della nuova unità produttiva richiederà numero . . . . . . . . . . . . . addetti.

Art. 22. Eccedenza addetti

I costi relativi all'eventuale eccedenza di nuovi posti di lavoro, rispetto al numero di addetti che fosse richiesta affinché l'iniziativa venga ammessa a programmi di finanziamenti pubblici, saranno a carico della proponente, la quale provvederà alla selezione del personale eccedente ed alla determinazione delle relative funzioni.

Art. 23. Progettazione

La progettazione della nuova unità produttiva sarà affidata dalla proponente ad un'impresa specializzata di sua fiducia, la quale redigerà il progetto secondo le indicazioni dell’aderente. Il costo della progettazione sarà compreso nel contratto d'appalto delle opere da realizzare.

Art. 24. Appalto delle opere

L'appalto per l'esecuzione del nuovo impianto sarà affidato ad una società, di seguito denominata anche semplicemente "appaltatrice", indicata dalla proponente. Con l’appaltatrice sarà sottoscritto un contratto preliminare sulla base della spesa prevista ed un contratto definitivo una volta che sarà redatto il progetto esecutivo. L'impresa appaltatrice avrà facoltà di subappaltare tutte le opere assunte in appalto.

Art. 25. Subappalto delle opere

Tutti i subappaltanti delle opere saranno scelti dall'impresa appaltatrice, sentito il parere dell’aderente.

Art. 26. Terreno

L'area sulla quale dovrà sorgere la nuova unità produttiva sarà scelta di comune accordo tra le parti secondo quanto previsto dai piani edificabili della zona in cui sorgerà l'unità produttiva e le disponibilità dei comuni ed enti interessati. L'acquisto dell'area sarà effettuato direttamente dalla nuova società, previa sottoscrizione del relativo preliminare secondo le indicazioni della proponente. Le risorse necessarie ad effettuare l'acquisto del terreno saranno messe a disposizione dalla proponente, o chi per essa, nell'ambito degli interventi previsti per la formazione del capitale proprio indicati nel successivo art. 31.

Art. 27. Domande di finanziamenti pubblici

La nuova unità produttiva sarà realizzata soltanto se ammessa a programmi di finanziamenti pubblici che assicurino contributi in conto capitale a fondo perduto. Le domande di ammissione e le relative assistenze istruttorie saranno affidate ad un'impresa scelta dalla proponente, al costo previsto nel programma di investimenti. Eventuali anticipi versati a tale impresa saranno rimborsati dalla costituenda società appena in possesso delle somme necessarie.

Art. 28. Rapporti con istituzioni ed enti

Tutti i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni che si occuperanno della nuova iniziativa saranno promossi dalla proponente, la quale potrà richiedere la partecipazione dell’aderente, che dichiara fin d'ora di mettersi a disposizione per colloqui, incontri ed altre attività ritenute utili e necessarie dalla proponente per realizzare l'iniziativa stessa nel minor tempo ed al minor costo possibili.

Art. 29. Capacità finanziaria soci

La proponente si impegna ad ottenere le referenze sui soci della nuova società necessarie all'ammissione del programma di agevolazioni finanziarie, oppure, a sua scelta, a mettere i soci della nuova società nelle condizioni di poter sottoscrivere e liberare gli aumenti di capitale sociale della stessa.Art. 30. Decreto di concessione - L’aderente darà immediata notizia del ricevimento dei decreti di concessione dei finanziamenti pubblici alla proponente, la quale provvederà ad istruire le pratiche per l'ottenimento delle erogazioni degli anticipi dei contributi come previsto dai decreti stessi.

Art. 31. Capitale proprio

I soci della costituenda società si impegnano a deliberare un finanziamento in conto capitale per l'importo e secondo le modalità ed i termini previsti dai decreti di concessione dei finanziamenti pubblici. La proponente si impegna a far effettuare, nelle forme da essa stabilite, il totale di tali finanziamenti a fondo perduto dalla partecipante di cui al precedente art. 13.

Art. 32. Disavanzo finanziario

L'intera differenza tra il totale delle fatture relative alla realizzazione della nuova unità produttiva ed il totale della somma dell'importo del contributo a fondo perduto riconosciuto dal decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie, più il capitale proprio della nuova società, sarà coperto mediante la cessione ad una società indicata dalla proponente dei crediti vantati verso l'erario dalla stessa nuova società, e/o mediante un'altra operazione che consenta comunque il saldo di tutti i debiti relativi alla realizzazione della nuova unità produttiva.

Art. 33. Richieste erogazione contributo

La proponente curerà:- le richieste di erogazione delle tranche dei contributi concessi;- l'ottenimento delle garanzie da prestare agli enti erogatori;- gli altri adempimenti previsti dai decreti di concessione dei contributi.

Art. 34. Erogazioni contributi pubblici

La richieste di erogazione dei contributi pubblici recheranno le coordinate bancarie indicate dalla proponente. Tutte le erogazioni saranno rimesse, immediatamente dopo la riscossione, all’impresa appaltatrice, con mandato irrevocabile impartito all'istituto di credito presso il quale verranno accreditate le erogazioni.

Art. 35. Esecuzione e collaudo delle opere

Le opere saranno eseguite a regola d'arte, secondo un programma di esecuzione concordato tra le parti e meglio specificato nel contratto d'appalto.

Art. 36. Collaudo

Il collaudo della nuova unità produttiva esonera la proponente e l'impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi ulteriore responsabilità.

Art. 37. Consegna

La consegna della nuova unità produttiva sarà effettuata solo previo collaudo e saldo delle fatture emesse dall'impresa appaltatrice.

Art. 38. Saldo contributo

Le richieste di saldo dei contributi pubblici e le relative erogazioni dovranno avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 33 e 34.

Art. 39. Capitale di funzionamento

Una volta realizzata la nuova unità produttiva, la proponente si adoprerà per far ottenere alla nuova società crediti bancari pari ad almeno la metà del costo dei beni immobili più almeno un terzo del costo dei beni mobili che costituiranno il nuovo complesso aziendale.

Art. 40. Patto di reciproca informazione

Le parti si impegnano a scambiarsi sollecitamente ogni informazione, proveniente da qualsiasi fonte, che abbia attinenza con la causa, l'oggetto e lo scopo della presente convenzione e dei suoi effetti.

Art. 41. Clausola di riservatezza

Le parti si impegnano alla massima riservatezza circa i rapporti previsti dalla presente convenzione e dalle relative condizioni.

Art. 42. Forma delle comunicazioni

Per avere valore, ogni richiesta, comunicazione o indicazione tra le parti dovrà risultare per iscritto.

Art. 43. Telefax

Si riconosce piena validità agli scritti trasmessi tramite telefax.

Art. 44. Termini

Tutti i termini stabiliti in giorni o mesi dalla presente convenzione si intendono di calendario e comprensivi dei giorni festivi.

Art. 45. Recesso unilaterale

L'eventuale recesso unilaterale di una delle parti comporta il risarcimento del danno a favore delle altre parti.

Art. 46. Impossibilità sopravvenuta

Ove per qualsiasi motivo si rendesse impossibile la realizzazione dello scopo previsto dalla presente convenzione, la stessa si dovrà ritenere risolta di diritto senza alcun risarcimento o penale.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto nel luogo e data seguenti.

Luogo e data

La parte proponente

La parte aderente

Il rappresentante legale della nuova società

Luogo e data

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